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    INTERCETTAZIONI: il parere di Ziccardi - Resistenza elettronica

    Siamo certi che il DDL sulle intercettazioni si applichi anche ai Blog e all'informazione amatoriale? E, soprattutto, ci conviene sostenerlo?

    18753_243848830822_712550822_3981570_933607_nL’ormai famigerato DDL sulle intercettazioni, di cui si discute in questi giorni e che ha alimentato le giuste e motivate proteste anche di gran parte del mondo della rete, senza dubbio degne di ammirazione, è nato come un provvedimento volto non solo a modificare il codice di procedura penale ma anche a intervenire su alcune leggi più o meno “storiche” del nostro ordinamento tra cui, per quello che qui ci interessa, la legge sulla stampa. Già molti commentatori hanno notato che, a un certo punto del testo e, in particolare, nell’articolo 29, il DDL interviene appunto sulla Legge 8.2.48 n. 47, recante “Disposizioni sulla Stampa”, in particolare sull’Articolo 8 rubricato “Risposte e rettifiche”. Già è noto, ed è stato ampiamente commentato, che tale articolo integrerebbe l’obbligo di rettifica estendendolo anche ai “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”. 

    Tralasciando l’incomprensibile struttura della frase (l’indicazione di “siti informatici” come categoria generale all’interno della legge sulla stampa per poi specificare “ivi compresi giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica” farebbe presuppore l’esistenza di altri siti equiparabili a stampa che non siano quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e mi riesce difficile comprendere quali essi possano essere), sto riflettendo in questi giorni su alcuni punti.

    Certo, lo ammetto. Quella espressione così generica, “siti informatici”, ha preoccupato anche me. Sembra proprio che manifesti la volontà del Legislatore di inglobare nel concetto di stampa, almeno in teoria, tutto. Tutto lo scibile pubblicato sul web. Però, poi, ho cercato di ragionare da giurista, di interpretare in maniera sistematica le parole e le frasi, di cercare qualche scappatoia, di individuare dove queste disposizioni siano effettivamente collocate. Non ho raggiunto certezze, lo anticipo, ma mi ritrovo con alcuni dubbi che condivido e rendo pubblici volentieri.

    Ora, mi preme far notare, in premessa, alcune cose:

    a) il DDL modifica la legge sulla stampa e, in particolare, un articolo, quello della rettifica, relativo a un istituto tipico dell’ambito della stampa. Per tipico intendo, anche, che è un istituto che ha una sua storia, che richiede delicate analisi giuridiche e una struttura che possa attuarlo correttamente. In sintesi: non è un istituto che può essere "preso" e spostato di peso al mondo di Internet. È quindi un provvedimento, il DDL, che va a toccare una legge specifica, ma non solo: tocca un articolo e un istituto, quello della rettifica, ancora più “in profondità” nel sistema della legge e, soprattutto, un istituto/diritto tipico del mondo della stampa.

    b) non esiste, nel nostro ordinamento, un articolo che equipari (mi verrebbe da dire: che abbia il coraggio di equiparare...) specificamente il concetto (e la disciplina) di stampa al mondo del Web, ovvero ai siti informatici. Non esiste un articolo che dica che “un Blog è stampa”. Ma neppure un articolo che, ad esempio, dica che un commento apposto sul sito di IBS (o in qualsiasi altro sito dove sia possibile commentare un film o un libro) sia considerato stampa e vi sia quindi un obbligo di rettifica. Insomma, il Web è molto più vario (come possibilità di informare) rispetto al concetto più restrittivo di stampa. 

    Il provvedimento di legge più pericoloso in tal senso è stato, nella nostra storia giuridica, la Legge 7 marzo 2001, n. 62, "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001 e la strana definizione di “prodotto editoriale” 

    "Art. 1. Definizioni e disciplina del prodotto editoriale 1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.   […] 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”. 

    Anche in questo caso, però, si estendono due obblighi specifici previsti da due articoli (2 e 5) e ci si limita alla “periodicità regolare”. Tutti sono abbastanza concordi nel ritenere che questa "apparizione" del “prodotto editoriale” abbia causato, nella giurisprudenza di merito più recente, non pochi danni.

    c) la definizione contenuta nel DDL e che parla di “siti informatici…” è comunque, ripeto, all’interno dell’articolo 8 e della legge sulla stampa. Tocca quindi siti che, ad esempio, sono i “gemelli” dei quotidiani o di periodici o sono stati registrati presso un Tribunale o il ROC, e che si presentano “volontariamente” come stampa.

    d) non mi sembra di leggere, quindi, in un articolo simile un obbligo di estensione di simile tipologia di rettifica a tutto il mondo telematico ma solo ai quotidiani o periodici che hanno scelto di ricadere nel concetto giuridico di “stampa”. Mi riservo però un’analisi più approfondita e il confronto con altri giuristi esperti di stampa e nuove tecnologie.

    Di certo, come fa notare chi sta meritoriamente protestando, il nostro Legislatore ha già manifestato da tempo il “vizio” di voler equiparare il mondo telematico alla stampa. Mi sembra che l’esempio più clamoroso in tal senso sia stato il DDL Pecorella/Costa  (n. 881 — Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante - Presentata l’8 maggio 2008) che, addirittura, andava a modificare le definizioni iniziali della legge sulla stampa (e non solo l’obbligo di rettifica) sostenendo che «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale ». 

    Neppure in questo caso si è avuto il “coraggio” di scrivere “ai siti Internet” e basta, ma si è sentita la necessità di specificare (limitare?) “aventi natura editoriale”. E a mio avviso sono molti i blog e i siti che non hanno natura editoriale, anche perché manca una definizione precisa di cosa si intenda per natura editoriale. Se nel DDL Pecorella ci fosse stato però scritto “le disposizioni della presente legge si applicano altresì a tutti i siti Internet”, ecco, in questo caso ci sarebbe stata una estensione della legge sulla stampa al Web. Una norma di questo tipo non avrebbe avuto senso per altri motivi (con riferimento, in particolare, alla varietà di siti presenti sul Web). Il DDL Pecorella era poi “ritagliato” sull’estensione del reato di diffamazione e sulla rettifica. Si noti, ad esempio, ciò che è scritto nella relazione introduttiva: “L’articolo 1 della presente proposta di legge interviene sulla legge sulla stampa, la legge 8 febbraio 1948, n. 47, specificando che essa si applica anche ai siti internet aventi natura editoriale, ampliando l’ambito applicativo dell’istituto della rettifica, prevedendolo anche per la stampa non periodica, come, per esempio, i libri, riformulando il reato di diffamazione con il mezzo della stampa per fatto determinato e disciplinando il risarcimento del danno”. Si parla di “natura editoriale”, di “stampa non periodica” e di libri. Sempre, comunque, un ambito collegato al concetto di stampa.

    Nel panorama di oggi mi sembra che si sia venuta a creare una situazione un po’ strana e, per alcuni versi, pericolosa. 

    In primis, noto che tutti i commentatori (pro o contro la legge che siano) danno ormai per scontato che il Web sia equiparabile alla stampa. Protestano (o approvano) contro una legge sostenendo che questa legge si applicherà anche ai Blog e ai siti amatoriali risolvendo così, senza discussione, il primo problema (e, direi, il problema principe), ovvero che nel nostro ordinamento sia ormai consolidato il fatto che la stampa e i siti informatici sono equiparati per legge.

    Una base di verità in queste posizioni c’è: in questi anni, come scrivevo, l’intenzione del legislatore italiano, in tanti disegni di legge, è stata chiara. Il legislatore vorrebbe equiparare i due mondi. Ma mi sembra che sinora non l’abbia fatto. Soprattutto, una protesta di tale levatura ha posto all’attenzione di tutti il problema. E anche questo è un bene.

    Vedo, però, alcuni rischi. Il primo è che si diffonda, soprattutto tra i giudici che un domani si occuperanno di queste cose, l’idea che Internet e stampa, anche con riferimento all’obbligo della rettifica, siano la stessa cosa. È questo è molto pericoloso. In motivazioni recenti ho notato giudici riferirsi alle “teorie” di blogger e ad articoli e commenti presi sul Web. Molto spesso tali “fonti” sono state inglobate nelle motivazioni. Ora, se un giudice facesse oggi una ricerca su Google troverebbe una sorta di “consenso comune” sul fatto che Internet e stampa siano equiparabili. E questo non è un bene, a mio avviso.

    Perché non insistere, invece, sul fatto che blog, informazione amatoriale, siti e stampa sono mondi diversi? 

    Perché cedere subito le armi e non sostenere, invece, che equiparare la stampa ai siti informatici può originare aberrazioni giuridiche e soprattutto la inapplicabilità e inefficacia delle norme. E che è per questo motivo che il nostro ordinamento giuridico ancora non l’ha fatto (e neppure gli ordinamenti giuridici di molti paesi civili). Perché non insistere nelle elaborazioni dottrinali che già da tempo sostengono la non equiparabilità del concetto di stampa a ciò che appare su Internet a meno che non sia la stessa testata/sito a volersi registrare (ad esempio: per usufruire di benefici o finanziamenti?)

    A me sembra che sia conveniente, soprattutto in questo periodo, dividere il mondo dell'informazione telematica in tre categorie:

    a) siti editoriali che sono i “gemelli” del quotidiano o del settimanale. Di solito creati dallo stesso quotidiano e che usufruiscono degli stessi collaboratori e sponsor/pubblicità. Quelli rientrerebbero nella legge sulla stampa secondo il testo attuale del DDL. Anche loro dovranno comportarsi, per le richieste di rettifica provenienti dall’esterno, allo stesso modo dei "gemelli cartacei".

    b) Siti che non hanno un corrispondente cartaceo ma che si presentano, per loro scelta, come quotidiani o periodici. Si registrano in Tribunale, hanno una redazione e un direttore. Quelli rientrerebbero nel DDL sulle intercettazioni. E anche loro dovranno sottostare agli obblighi di rettifica che in origine erano nati per la stampa ma che verranno estesi anche a loro. Ma anche qui non sarebbe un problema, sono loro che scelto di "diventare" stampa.

    c) Ci sono un “mare” di siti (blog, ma anche siti personali, siti di commenti, forum) che NON hanno scelto di essere stampa, non sono registrati, aprono e chiudono in pochi giorni, mutano, prendono varie forme, sempre diverse. Non vogliono neppure essere vincolati da una normativa simile. Ecco, questi siti non mi sembra che siano toccati dalla norma del DDL, almeno fino a quando il legislatore non scriverà nero su bianco e con chiarezza che ogni tipo di informazione pubblicata su Internet è equiparata alla stampa. Si badi bene, ciò non vuol dire che chi gestisce siti simili non possa essere soggetto ad azioni legali o alla commissione di reati. Molti reati (diffamazione, in primis) sono indipendenti dal fatto che si sia o meno sotto l’ombrello della legge sulla stampa. Né si è al riparo dal fatto che un giudice, come già è accaduto, interpreti e correli alcune norme per ricavarne una sorta di equiparabilità (e, conseguente, responsabilità). Ma se il DDL intercettazioni è un DDl che tocca, e lo dice esplicitamente, la stampa, allora il mondo delle informazioni amatoriali, che non sono stampa, non vi rientra. Non basta neppure un’indicazione generica come quella prevista nell’articolo 19 del DDL perché è, comunque, una indicazione generica, appunto, che rientra nell’articolo 8, quello della rettifica, all’interno di una normatica specifica, quella della stampa.

    Io penso che sia da portare avanti, accanto alla notevole opera di protesta che sta dilagando, anche una battaglia di civilità che impedisca ai siti amatoriali di finire nell’alveo della legge sulla stampa (a meno che non sia il gestore del sito a volerlo) e che non diffonda quest'idea. 

    Il problema è che sembra che tutti si siano rassegnati, ormai, a vedere equiparata stampa e Web nonostante non vi sia una normativa, ad oggi, che esplicitamente lo disponga. 

    E neppure il DDL sulle intercettazioni mi sembra idoneo a portare una modifica così profonda in tal senso. L'intenzione c'è, sicuramente. Ma dubito che un simile strumento giuridico lo consenta.

    Giovanni Ziccardi

    via zik.typepad.com

    • 24 July 2010
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